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Violenza sulle donne: le leggi in Italia e in Europa.

La legislazione in Italia. La legge del 15 febbraio 1996 n.66 “persegue l’obiettivo di tutelare l’integrità non solo fisica ma anche psichica dei soggetti più esposti alle aggressioni e alle violenze sessuali e ha uno scopo preventivo e punitivo”. Solo nel 1996 quindi è stata introdotta la definizione di un’unica ipotesi di reato di violenza sessuale, includendo così anche quei casi in cui non vi è stato un contatto fisico tra vittima e aggressore. In pratica per violenza sessuale vengono considerate le situazioni in cui la donna è costretta a fare o a subire contro la propria volontà atti sessuali di diverso tipo: stupro, tentato stupro, molestia fisica sessuale, rapporti sessuali con terzi o non desiderati subiti per paura delle conseguenze e attività sessuali degradanti e umilianti. Anche i ‘toccamenti’ e i ‘palpeggiamenti’, seppur fugaci (la cosiddetta ‘mano morta’), costituiscono ‘atti sessuali’ punibili, in quanto la disciplina introdotta dalla legge n.66 del 1996, a proposito della ‘violenza sessuale’, mira a sanzionare tutti gli atti che, indirizzati verso ‘zone erogene’ (anche diverse, quindi, dagli organi genitali), compromettano la libertà sessuale dell’individuo. Quest’ultimo principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione nel 2000.

Con la Legge 66 si è voluto eliminare la necessità di indagini, umilianti per la vittima, volte ad identificare nel caso concreto la specifica condotta compiuta dal colpevole. La precedente normativa prevedeva (che risale al Codice Rocco), infatti, sia l’ipotesi di violenza carnale, sia l’ipotesi di atti di libidine con applicazione di pene differenti. Oggi la violenza sessuale ha pene molto più severe per il colpevole: se è minorenne è prevista la pena della reclusione da cinque a dieci anni; la corruzione di minorenne prevede la reclusione da sei a tre anni; la violenza sessuale di gruppo che stabilisce la reclusione da sei a dodici anni.

Il disegno di legge antistalking. Lo scorso 29 gennaio, a larghissima maggioranza, l’Aula della Camera ha detto sì al disegno di legge contro lo ‘stalking’, ovvero quegli atteggiamenti tenuti da chi affligge un’altra persona, spesso di sesso opposto, perseguitandola e ingenerando stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Chiunque minacci o compia atti persecutori nei confronti di qualcuno rischia il carcere fino a 4 anni. Se poi a molestare è il coniuge (anche se separato o divorziato), il convivente o il fidanzato e se la molestia è rivolta a una donna incinta, la detenzione può durare fino a 6 anni. Adesso il provvedimento deve passare al Senato.(di Adele Sarno da kataweb.it)

Lo stupro è punito in Francia con pene fino a 15 anni di carcere. Diverse leggi, provocate anche dall’emozione suscitata da alcuni casi in cui lo stupratore era già stato condannato per crimini simili, hanno reso più severe le pene in caso di circostanze aggravanti. La recidiva può portare la reclusione fino a trent’anni, mentre se la violenza avviene con la tortura o atti di barbarie è punita con l’ergastolo. Aggravante è anche considerata la violenza sessuale «coniugale». Di recente, il presidente Nicolas Sarkozy ha chiesto nuove leggi ancora più severe per i criminali sessuali giudicati «pericolosi». In particolare, aprirà entro la fine dell’anno a Lione il primo «ospedale prigione», un istituto sanitario cui saranno inviate persone che hanno finito di scontare la loro pena per reati sessuali, ma che sono considerate ancora a rischio di recidiva.

Spagna. Proprio ieri la Spagna, commossa e indignata, scopriva che una diciassettenne scomparsa da oltre un mese, Marta del Castillo, è stata uccisa dal suo amichetto e gettata nelle acque sivigliane del Guadalquivir dove si cerca il corpo. I reati contro la donna, le violenze e gli stupri, sono trattati in Spagna con grande attenzione e durezza a causa di una forte sensibilità sociale, dovuta soprattutto alle numerose donne uccise dai mariti o compagni, spesso durante o dopo una tormentata separazione. Lo stupro, senza aggravanti, è punito con pene tra sei e dodici anni. Dal 2006, invece, con la cosiddetta “Legge sulla violenza di genere”, qualsiasi atto di violenza, anche uno schiaffo, se commesso contro una donna porta con sé una discriminazione positiva. La pena lievita perché si passa al reato immediatamente superiore.

Gran Gretagna. Recentemente il ministero della Giustizia inglese ha sollecitato la certezza della pena per chi viene accusato di stupro. Infatti solo il 6% delle violenze denunciate sfocia in una condanna al carcere. L’anno scorso la Corte d’Appello ha fatto giurisprudenza con una sentenza cruciale: può esserci stupro anche se la vittima, ubriaca o sotto effetto di stupefacenti, acconsente al rapporto. Inoltre le pene sono più rigide in base all’età della vittima. Se è maggiore di 16 anni la pena minima è di 5 anni di carcere. Se l’età è tra i 13 e 16 anni la pena sale a 8 anni; 10 se la vittima è minore di 10 anni. Aggravanti come rapimento, stupro di gruppo o lesioni pesanti possono aumentare la pena di base di 8, 10 o 13 anni (rispettivamente nei tre gruppi di età della vittima). Il codice prevede però, come condanna massima, l’ergastolo. Tuttavia l’attuale lunghezza media di una pena per stupro è di 7 anni e mezzo.

Germania. La legge tedesca prevede la reclusione da un minimo di un anno a un massimo di quindici per i reati di violenza carnale. Se la vittima è minorenne si passa da sei anni al carcere a vita. Nel 2007 sono stati denunciati 8.181 casi di violenza carnale. Ma anche in Germania la maggior parte delle violenze non viene denunciata. Tanto che di recente è stato approvato un provvedimento legislativo che nei casi di violenza carnale in famiglia il reato può essere perseguito anche senza la denuncia da parte della donna. Il fatto penalmente rilevante può essere denunciato anche da un estraneo al nucleo familiare. Può rivolgersi all’autorità giudiziaria chi è stato testimone della violenza, anche se è stata consumata all’interno della cerchia familiare. (fonte: ilmessaggero.it) Beh, buona giornata.

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Di Marco Ferri

Marco Ferri è copywriter, autore e saggista, si occupa di comunicazione commerciale, istituzionale e politica.

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