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Omicidio Sandri: “Proprio la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente, applicata al caso specifico e con scelta finale per il primo (in difformità dai giudici aretini), ha catalizzato le discussioni di accusa e difesa, e probabilmente, anche la discussione della corte d’assise in camera di consiglio”. La giustizia sta facendo il suo corso. Adesso tocca alla famiglia Sandri fermare ogni altra speculazione politica nata sulla morte di Gabriele.

Perché fu omicidio volontario e non colposo
La sottile differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente-Agenzia Ansa

Si muove sul filo sottile della teoria giuridica “dell’accettazione del rischio” la sentenza con la quale la corte d’assise d’appello di Firenze ha condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione, per omicidio volontario, il poliziotto Luigi Spaccarotella, che l’ 11 novembre 2007, nell’area di servizio Badia al Pino, vicino ad Arezzo, uccise con un colpo di pistola il tifoso laziale Gabriele Sandri.

I giudici hanno dichiarato il poliziotto colpevole di omicidio volontario per dolo eventuale, modificando la sentenza di primo grado con la quale la corte d’assise di Arezzo aveva qualificato il fatto come omicidio colposo aggravato da colpa cosciente ed aveva inflitto al poliziotto una pena di sei anni di reclusione Proprio la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente, applicata al caso specifico e con scelta finale per il primo (in difformità dai giudici aretini), ha catalizzato le discussioni di accusa e difesa, e probabilmente, anche la discussione della corte d’assise in camera di consiglio.

I giudici sono partiti dalla considerazione che l’agente Spaccarotella, nel momento in cui ha impugnato l’arma ed ha deciso di sparare, ha messo in conto la concreta possibilità del verificarsi di un evento lesivo. Muovendo da questa premessa, comune sia al dolo eventuale sia alla colpa cosciente, i giudici hanno distinto tra le due fattispecie.

Per dichiarare il dolo eventuale, hanno dovuto ritenere che il poliziotto avesse fatto seriamente i conti con la possibilità di colpire il gruppo di tifosi laziale che era dall’altra parte dell’autostrade e, nonostante ciò, avesse deciso comunque di sparare. Per ritenere la colpa cosciente, i giudici avrebbero dovuto, invece, ritenere – come avevano fatto i giudici di primo grado – che Spaccarotella, pur avendo deciso di sparare, in realtà confidasse nel fatto che comunque non avrebbe colpito i tifosi.

Due esempi scolastici spiegano la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente: – dolo eventuale: Tizio, disturbato da ragazzi che schiamazzano in strada, lancia contro di loro dal balcone della propria abitazione una bottiglia di vetro, pur prevedendo possibili ferimenti e colpendo di fatto un ragazzo; – colpa cosciente: Caio, effettuando un sorpasso automobilistico in una curva pericolosa, ha ben presente la possibilità di provocare uno scontro; facendo leva, però, sulla conoscenza della strada e sulla sua abilità di guidatore, egli si convince di poter in ogni caso evitare l’incidente che, tuttavia, si verifica.

Nel caso di Spaccarotella, la scelta della corte d’assise di Arezzo era stata per la colpa cosciente, con affermazione del reato di omicidio colposo e non di omicidio volontario; quella della corte d’assise d’appello di Firenze è stata invece di dolo eventuale, con affermazione del più grave reato di omicidio volontario e conseguente pena più severe rispetto a quella di primo grado.

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